Art. 2.

      1. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 1 della presente legge esercita le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, relative al controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, le competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, relative alla vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL, nonché le competenze previste dall'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, relative all'indirizzo, al controllo e alla vigilanza in materia di immigrazione e di asilo.
      2. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è abrogato.
      3. L'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Ulteriori compiti del Comitato parlamentare in materia di immigrazione). - 1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sono altresì attribuiti compiti di indirizzo, controllo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione e di asilo, nonché delle previsioni

 

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del titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957, e successive modificazioni. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo nei riguardi del Governo e può presentare relazioni alle Camere».